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Ordinanza Prevenzione Incendi Anno 2014
COMUNE DI SAN CALOGERO
89842 ( Provincia di Vibo Valentia)
ORDINANZA N. 02 del 08/08/2014
OGGETTO: Ordinanza Prevenzione Incendi Anno 2014
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO che la stagione estiva comporta un elevato pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
ACCERTATO che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive sono cause predisponenti nei riguardi degli incendi;
RITENUTA la necessità di predisporre interventi di prevenzione, attraverso divieti e regolamentazione di tutte quelle azioni che possano costituire pericolo per l’innesco e la propagazione degli incendi;
RICHIAMATE:
• La Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 che istituendo il servizio comunale di protezione civile, riconosce il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile;
• Il D.lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 che tra le attività di protezione civile comprende l’adozione di misure volte a fronteggiare il rischio di incendi boschivi;
CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;
RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che costituiscono facile combustibile nonché mezzo di propagazione del fuoco specie nei periodi di maggiore calura;
DATO ATTO che il presente Provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio di procedimento ex Art. 7 Legge 241/90;
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, che conferisce al Sindaco la potestà di
adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
RITENUTO necessario al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno predisponendo per tempo, nell’approssimarsi della stagione estiva, le iniziative volte a prevenire per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con rischio per la pubblica incolumità, che và salvaguardata;
VISTI:
• il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 20/10/2012, approvato con delibera di G.R. n. 427 del 07/06/2010;
• la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
• la L.R. N. 4 DEL 10 febbraio 1997 ”Legge Organica di Protezione Civile della Regione Calabria;
•la Direttiva n. 2008\98 C.E. recepita dal D. L.gs n. 205 del 03.12.2010 ove all’art. 13, in variazione dell’Art.185 del D. L.gsl n. 152\06 viene stabilito che “paglia, sfalci e potature, nonché altri materiali, agricolo o forestale naturale non pericolosi ……. , se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l’ambiente o mettono in pericolo al salute umana, devono essere considerati come rifiuti e come tali devono essere trattati”;
· il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
· gli Artt. 423, 423 bis, 449, 450 ,650 e 652 del C.P.;
• il vigente T.U. delle Leggi di P.S.;
• le ulteriori Leggi nazionali e regionali in materia;
· il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
1. ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni e campi, compresi le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, ad provvedere con immediatezza al decespugliamento ed asportazione di stoppie, rovi, cespugli, rami e vegetazione secca in genere, residui di coltivazione ed altre lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi fattura che possa essere causa di innesco e propagazione di incendio;
2. le aree ed i terreni di superficie fino a 2.000 mq devono essere completamente ripuliti da stoppie, rovi, cespugli, rami e vegetazione secca in genere, residui di coltivazione ed altre lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi fattura che possa essere causa di innesco e propagazione di incendio;
3. nelle aree e nei terreni con superficie maggiore ai 2.000 mq, dovrà essere approntata un fascia taglia fuoco:
• non inferiore a mt 10,00 nei terreni pianeggianti;
• non inferiore a mt 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
• non inferiore a mt 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.
4. detti lavori dovranno essere eseguiti immediatamente 2014 e mantenuti fino al 15 Ottobre 2014.;
AVVERTE
1. ai proprietari ed gli altri soggetti inottemperanti alle direttive di cui alla presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione di € 50.00 (doppio del minimo della somma all’uopo prevista), ai sensi dell’Art 7 – bis del Decreto D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.
Gli eventuali inadempienti saranno inoltre segnalati alla Prefettura di Vibo Valentia e deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per inosservanza dell’Art. 650 C.P.;
2. le violazioni alla presente Ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate sia penalmente ai sensi degli Art. 423, 423 bis e 449 del C.P. per i danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili ed immobili quanto con sanzione amministrativa da € 51,00 ad Euro 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato;
3. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva è ha validità fino al 30.10.2014, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni metereologiche, fermo restando che rimane l’obbligo, anche al di fuori del periodo di vigenza della presente, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico – sanitaria;
4. Per i terreni percorsi da incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all’art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353 (iscrizione nello speciale “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” con vincolo quindicennale di immodificabili urbanistica, vincolo decennale di in edificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all’Art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell’incendio.
DISPONE
• la trasmissione della presente Ordinanza:
- alla Prefettura – U.T.G. – di Vibo Valentia;
- all’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento regionale delle foreste – Catanzaro;
- all’Assessorato regionale di Protezione Civile – Dipartimento regionale di Protezione Civile - Catanzaro
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia;
- alla Questura di Vibo Valentia;
- alla Stazione Carabinieri di San Calogero;
- all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di San Calogero;
- al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio del Comune San Calogero;
- all’ufficio Messo Notificatore del Comune di San Calogero.
AVVERTE
Che ai sensi dell’Art. 3 - 4 comma, della Legge 7 Agosto 1900 n. 241 contente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente Provvedimento, per chi ne abbia validi motivi, è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Regione Calabria –Sede di Catanzaro- entro i termini stabiliti dalla Legge e fissati in 60 gg dalla data di pubblicazione, o, in alternativa, entro 120 gg dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). ------/// .
Le Forze dell’Ordine, Il locale Ufficio di P. M. ed il Corpo Forestale regionale, restano incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
DISPONE
• che copia del presente provvedimento sia reso noto:
a. alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all’Albo Pretorio del Comune fino al 30 ottobre 2014;
b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune www.comunesancalogero@libero.it.
Dalla Residenza Municipale, 08.08.2014
(Cantadori-Monno-Corvo)
Piazza N. Calipari 89842 San Calogero (VV)( 0963 / 361501 - Fax 0963 / 361458
e-mail: comunesancalogero@libero.it
Comune di San Calogero
Tel. 0963.361501 - Fax 0963.361458
P.IVA 00337960793